Art. 3 1. L' iscrizione ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo «Controllo Qualita' Alto Adige» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2011 Il direttore generale: La Torre