Art. 3 
 
  1. L' iscrizione ha validita' tre anni a decorrere  dalla  data  di
emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti  motivi  di
decadenza. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  dell'iscrizione,
l'organismo «Controllo Qualita' Alto Adige» e' tenuto ad adempiere  a
tutte  le  disposizioni  complementari  che   l'Autorita'   nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre