Art. 4 
 
 
Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 
 
  1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente  nell'ambito
degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle
autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti,  riceva
formazione, informazione e addestramento, nonche' sia  sottoposto  al
controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi
regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, fatto salvo  quanto  specificato  al  successivo
art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il  controllo  sanitario
potra' essere  assicurato  dalle  componenti  mediche  interne  delle
organizzazioni,   ove   presenti,   ovvero   mediante   accordi   tra
organizzazioni,  ovvero  dalle  strutture  del   Servizio   sanitario
nazionale pubbliche o private accreditate. 
  2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito
degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle
autorita' competenti e sulla base dei  compiti  da  lui  svolti,  sia
dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei
per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato
al  loro  uso  conformemente   alle   indicazioni   specificate   dal
fabbricante. 
  3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime
si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione,
di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non
sono considerati luoghi di lavoro.