Art. 5 
 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente  decreto,
la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del  soccorso  alpino  e
speleologico  individuano  i  propri   volontari   che,   nell'ambito
dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li  espongono  ai
fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura
superiore alle soglie previste e negli  altri  casi  contemplati  nel
medesimo  decreto,  affinche'  siano   sottoposti   alla   necessaria
sorveglianza sanitaria. 
  2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e  nella  Regione
autonoma Valle d'Aosta l'individuazione  dei  volontari  appartenenti
alle organizzazioni di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  organismi
equivalenti alla Croce Rossa  Italiana  ed  al  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico e  dei  Corpi  dei  vigili  del  fuoco
volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della componente volontaria del Corpo  valdostano  dei  vigili  del
fuoco, avviene a cura delle  autorita'  competenti  della  protezione
civile, che stabiliscono altresi' le  modalita'  di  valutazione  del
rischio dei volontari ai fini di attuare  la  eventuale  sorveglianza
sanitaria. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano definiscono d'intesa le modalita' dello svolgimento  delle
attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art.  41  del  decreto
legislativo n.  81/2008  compatibili  con  le  effettive  particolari
esigenze  connesse  al  servizio  espletato,   anche   ricorrendo   a
convenzioni con le organizzazioni di cui all'art.  2,  comma  1,  che
dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di  medici  muniti  dei
requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  81/2008,
nonche' le forme organizzative per assicurare, con  oneri  a  proprio
carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.