Art. 7 
 
 
           Disposizioni relative alle cooperative sociali 
 
  l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  di
cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti  del
lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la  propria  attivita'
al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente
presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attivita' di cui all'art.
1, lettere a) e b), della legge 8  novembre  1991,  n.  381.  Ove  il
lavoratore o  il  socio  lavoratore  svolga  la  propria  prestazione
nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro,  questi
e' tenuto a fornire al lavoratore  o  al  socio  lavoratore  adeguate
informazioni sui rischi specifici esistenti  negli  ambienti  in  cui
egli e' chiamato ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 
  2. Ove le attivita' di cui al  comma  precedente  siano  svolte  da
soggetti  che  abbiano  una  riduzione  della  capacita'   lavorativa
superiore al 79%  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  terza
categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  o  a  lavoratori  con  handicap
intellettivo e psichico, le attivita' di formazione,  informazione  e
addestramento sono programmate e realizzate  compatibilmente  con  il
loro stato soggettivo. 
  3. Le cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n.
381, assicurano che i volontari ricevano formazione,  informazione  e
addestramento in relazione alle attivita' loro richieste.