Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attivita' di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove gia' individuati dalle autorita' competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 aprile 2011 Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute Oleari Il Capo del dipartimento della protezione civile Gabrielli Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno Tronca Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307