IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le Regioni  Lombardia  (16  aprile
2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che  il  trattamento
di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da
un contributo connesso alla partecipazione  a  percorsi  di  politica
attiva del lavoro in misura pari al 30% del  sostegno  al  reddito  e
posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  in  data  11  novembre  2010,
relativo alla societa' Wagner Colora SRL, per la quale sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Lombardia (presente  in  sede
di accordo governativo del 11 novembre 2010) e  Veneto  (23  novembre
2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione  della  propria  quota
parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  societa'   Wagner   Colora   SRL,   in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Wagner Colora SRL; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre  2010  al
15 marzo  2011,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  11  novembre
2010, in favore di un numero massimo di 50 unita'  lavorative,  della
societa' Wagner Colora SRL, dipendenti presso le sedi di: 
    Motta di Livenza (TV) - 4 lavoratori; 
    Burago di Molgora (MB) - 21 lavoratori; 
    Gessate (MI) - 25 lavoratori; 
  cosi' suddivisi: 
    per il periodo dal 2 novembre 2010  al  30  novembre  2010  -  24
lavoratori; 
    per il periodo dal 1° dicembre 2010 al  31  dicembre  2010  -  30
lavoratori; 
    per il periodo dal 1° gennaio  2011  al  31  gennaio  2011  -  32
lavoratori; 
    per il periodo dal 1° febbraio 2011 al  28  febbraio  2011  -  46
lavoratori; 
    per il  periodo  dal  1°  marzo  2011  al  15  marzo  2011  -  50
lavoratori. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata: 
    l'intera contribuzione figurativa e  il  70  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per
il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011); 
    l'intera contribuzione figurativa e il  100  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione  Lombardia,  per
il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia,  per
il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         257.408,40
(duecentocinquantasettemilaquattrocentootto/40). 
  Matricola INPS: 4937405369. 
  Pagamento diretto: SI.