Art. 2 Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco 1. Il Centro nazionale sangue cura l'inserimento e la permanenza dei valutatori nell'elenco nel rispetto dei criteri di cui all'Appendice 3 dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010. 2. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'Appendice 3 dell'Allegato B all'Accordo di cui al comma precedente, ai fini della permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi di sospensione temporanea dall'elenco per gravidanza e puerperio o per motivi di salute o gravi motivi familiari documentati, i valutatori devono: frequentare un evento di aggiornamento e verifica del mantenimento delle competenze, come previsto dal paragrafo 1 l dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010, di norma su base annuale. La frequenza all'aggiornamento e l'esito positivo della verifica del mantenimento delle necessarie competenze sono verificate ed attestate a cura del Centro nazionale sangue; effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un numero di visite di verifica nel sistema trasfusionale pari ad almeno tre nel primo anno di attivita' e almeno due ogni dodici mesi negli anni successivi.