Art. 2 
 
 
           Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco 
 
  1. Il Centro nazionale sangue cura l'inserimento  e  la  permanenza
dei  valutatori  nell'elenco  nel  rispetto  dei   criteri   di   cui
all'Appendice 3  dell'Allegato  B  all'Accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010. 
  2. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'Appendice  3
dell'Allegato B all'Accordo di cui al comma precedente, ai fini della
permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi di sospensione  temporanea
dall'elenco per gravidanza e puerperio o per motivi di salute o gravi
motivi familiari documentati, i valutatori devono: 
      frequentare  un  evento  di  aggiornamento   e   verifica   del
mantenimento delle  competenze,  come  previsto  dal  paragrafo  1  l
dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di Conferenza  Permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010, di norma su base  annuale.
La frequenza all'aggiornamento e l'esito positivo della verifica  del
mantenimento delle necessarie competenze sono verificate ed attestate
a cura del Centro nazionale sangue; 
      effettuare e documentare al Centro nazionale sangue  un  numero
di visite di verifica nel sistema trasfusionale pari  ad  almeno  tre
nel primo anno di attivita' e almeno due ogni dodici mesi negli  anni
successivi.