Art. 3 Cancellazione e sospensione temporanea dall'elenco 1. Il mancato rispetto dei criteri di permanenza nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto comporta la cancellazione dei valutatori dal predetto elenco. 2. Nei casi di sospensione temporanea dall'elenco per i periodi documentati di impedimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto che non abbiano consentito il rispetto dei criteri di permanenza ivi previsti, la permanenza dei valutatori nell'elenco e' subordinata alla frequenza, con esito positivo, di uno degli eventi di aggiornamento e verifica del mantenimento delle specifiche competenze, attestati dal Centro nazionale sangue.