Art. 3 
 
 
         Cancellazione e sospensione temporanea dall'elenco 
 
  1. Il mancato rispetto dei criteri di permanenza nell'elenco di cui
all'articolo  2,  comma  2,  del   presente   decreto   comporta   la
cancellazione dei valutatori dal predetto elenco. 
  2. Nei casi di sospensione temporanea  dall'elenco  per  i  periodi
documentati di impedimento di cui al  comma  2  dell'articolo  2  del
presente decreto che non abbiano consentito il rispetto  dei  criteri
di permanenza ivi previsti, la permanenza dei valutatori  nell'elenco
e' subordinata alla frequenza,  con  esito  positivo,  di  uno  degli
eventi di aggiornamento e verifica del mantenimento delle  specifiche
competenze, attestati dal Centro nazionale sangue.