Art. 4 Disposizioni finali 1. Le attivita' previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 maggio 2011 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.71