Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le attivita'  previste  dal  presente  decreto  sono  effettuate
utilizzando le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Roma, 26 maggio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.71