Art. 5 
 
 
 Procedure e regole organizzative per l'assunzione di grandi rischi 
 
  1.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  le  procedure  e   le   regole
organizzative  che  i  soggetti  eroganti   devono   rispettare   per
l'assunzione di esposizioni nei confronti di  soggetti  affidati  che
siano  rilevanti  rispetto  al  patrimonio  di   vigilanza   ("grandi
rischi").