IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione,  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Atteso che la specialita'  medicinale  «Pemine  (D-penicillamina)»,
commercializzata fino al luglio 2010  in  Italia,  ha  visto  la  sua
A.I.C. andare  in  scadenza  a  causa  della  decisione  dell'azienda
farmaceutica    di    non     rinnovare     l'autorizzazione     alla
commercializzazione e  di  cessarne  quindi  la  commercializzazione,
ottenendone pertanto la revoca su rinuncia; 
  Considerato  che  gli   agenti   chelanti   -   principalmente   la
«D-penicillamina», ritenuto il farmaco di scelta di questo  gruppo  -
rappresentano il principale presidio terapeutico per  il  trattamento
dell'intossicazione da metalli e che la  terapia  dell'intossicazione
da piombo ed oro era annoverata fra le indicazioni  principali  della
scheda tecnica e che la «D-penicillamina» e', inoltre, utilizzata per
il test diagnostico di Ohlsson per l'intossicazione da piombo; 
  Ritenuto opportuno continuare a consentire a  soggetti  affetti  da
tale patologia la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  nella  riunione  del  1°  giugno  2011  -
Stralcio verbale n. 17; 
  Ritenuto pertanto  di  includere  il  medicinale  «D-penicillamina»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648 anche per questa indicazione terapeutica; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale D-PENICILLAMINA e' inserito, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla
legge  23  dicembre  1996,  n.   648,   nell'elenco   istituito   col
provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.