(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Montecucco»
devono essere ottenuti da  uve  prodotte  nelle  zone  di  produzione
delimitate nel successivo art. 3 e  provenienti  da  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      «Montecucco» rosso e rosso riserva: Sangiovese, almeno 60%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a  bacca
rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
regione Toscana, fino ad un massimo del 40%  con  l'esclusione  della
Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico ed  iscritti  nel
registro nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con decreto ministeriale 7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con
decreto  ministeriale  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010; 
      «Montecucco»  rosato:  Sangiovese  e  Ciliegiolo,  da  soli   o
congiuntamente, almeno il 60%. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino,  da  sole  o
congiuntamente, le uve a bacca rossa di  altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 40% con  l'esclusione  della  Malvasia  nera,  Malvasia  nera  di
Brindisi e Aleatico ed iscritti nel registro nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004,
e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010; 
      «Montecucco» bianco: Trebbiano toscano e Vermentino, da soli  o
congiuntamente, almeno il 40%. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino,  da  sole  o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 60% ed iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve  da  vino  approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da
ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010; 
      «Montecucco» Vermentino: Vermentino, almeno 85%. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino,  da  sole  o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 15%; 
      «Montecucco» vin santo: Malvasia  bianca,  Grechetto  bianco  e
Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a  bacca
bianca di altri vitigni idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della
regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel  registro
nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con
decreto  ministeriale  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010; 
      «Montecucco» vin santo Occhio di  pernice:  Sangiovese,  minimo
70%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a  bacca
rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel  registro
nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con
decreto  ministeriale  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
    2.  L'adeguamento  della  composizione  ampelografica   su   base
aziendale dei vigneti  della  denominazione  di  origine  controllata
«Montecucco» dovra' essere effettuata entro dieci anni dalla data  di
entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.