(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa  da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari». 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali,  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    2.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Montecucco» puo' inoltre essere utilizzata  la  menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dai  relativi  toponimi  o  nomi
tradizionali che devono figurare in un apposito elenco  regionale  ai
sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che
la relativa superficie sia distintamente specificata nello  schedario
viticolo.  Inoltre,  la   vinificazione,   l'   elaborazione   e   la
conservazione del vino devono avvenire  in  recipienti  separati,  e,
tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve  essere
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei  documenti  di
accompagnamento. 
    3. Per tutte le tipologie dei vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.