Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari». E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» puo' inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.