(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Montecucco»
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi
Bordolese o Borgognona di capacita' non superiore a 6 litri. 
    2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata
«Montecucco» e' obbligatorio il tappo di sughero  ad  esclusione  dei
vini «Montecucco» rosso in contenitori non  superiori  a  0,50  litri
«Montecucco» bianco, «Montecucco» rosato e «Montecucco» Vermentino, i
quali possono essere chiusi  con  altri  dispositivi  previsti  dalla
normativa vigente in materia. 
    3. Per la tipologia «riserva» e per quelle  recanti  la  menzione
«vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi  forma  ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di  pregio,  con  volume
nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.