(Annesso-art. 5)
 
                                                              Annesso 
 
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA
  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA  E   GARANTITA   DEL   VINO
  «RAMANDOLO» 
 
 
                               Art. 5. 
 
    1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate
tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del
grado  alcolico,  compreso  l'appassimento  delle  uve   che   potra'
verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che
a  ventilazione  forzata.  Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali, e' consentito che la vinificazione possa avvenire anche
all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento. 
    2. Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  Denominazione
di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono  assicurare  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%. 
    3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione  massima  di  vino  per  ettaro  non  puo'
superare il 65%. Per rese fino al limite  massimo  del  70%,  il  65%
sara' considerato vino  a  Denominazione  di  origine  controllata  e
garantita ed il restante 5% non avra' diritto alla  Denominazione  di
origine controllata  e  garantita;  oltre  detto  limite  percentuale
decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per tutto il prodotto. 
    4.  Nella   vinificazione   e   nell'affinamento   del   vino   a
Denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Ramandolo»  e'
consentito l'uso di botti in legno.