Annesso MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «RAMANDOLO» Art. 5. 1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potra' verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento. 2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%. 3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non puo' superare il 65%. Per rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sara' considerato vino a Denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avra' diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» e' consentito l'uso di botti in legno.