(Annesso-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Ramandolo»  messo  al  consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
      colore: giallo dorato piu' o meno intenso; 
      odore: intenso e caratteristico; 
      sapore: gradevolmente dolce, vellutato piu' o meno tannico e di
corpo con eventuale sentore di legno; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol; 
      acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l; 
      acidita' volatile massima: 30 meq/l. 
    2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e  dell'estratto
non riduttore minimo con proprio decreto.