Art. 6. 1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso e caratteristico; sapore: gradevolmente dolce, vellutato piu' o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l; acidita' volatile massima: 30 meq/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.