IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23 il quale prevede che i trasferimenti erariali  sono  ridotti,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che  confluisce
nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui  allo  stesso  art.  2,
comma 3,  nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al  gettito
derivante dalla compartecipazione di cui al successivo comma 4  e  al
netto del gettito di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 2; 
  Considerato che l'applicazione del  richiamato  art.  2,  comma  6,
concernente l'accisa sull'energia elettrica, decorre  dall'anno  2012
e, quindi, si  tratta  di  disposizioni  che  non  trovano  efficacia
nell'anno 2011; 
  Visti i prospetti agli atti della  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), da  ultimo  quella
relativa alla seduta del 19 maggio 2011, che individuano  le  singole
voci, nonche' il corrispondente ammontare dei trasferimenti  erariali
corrisposti dal Ministero dell'interno ai  comuni  appartenenti  alle
regioni  a  statuto  ordinario,  da  fiscalizzare,  -  ovvero  -  non
fiscalizzabili, in conformita' alle disposizioni recate dalla legge 5
maggio 2009, n. 42; 
  Considerato che i predetti prospetti quantificano, complessivamente
in euro 11.264.914.591,29  le  risorse  da  fiscalizzare  e  in  euro
610.568.756,46 quelle non fiscalizzabili; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del
2011 dispone che la percentuale della  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul  valore  aggiunto  ivi  prevista,  e'  fissata,  nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica,  in  misura  finanziariamente
equivalente  alla  compartecipazione  del  2  per  cento  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi nella misura
di complessivi euro  2.889.000.000,  come  risulta  dall'applicazione
della metodologia di cui all'allegato A), che forma parte  integrante
del presente decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 giugno 2011 con il
quale sono state stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2011, che e'  stato
determinato in euro 8.375.914.591,29; 
  Considerato  che  in  applicazione  dell'art.  2,  comma  45,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  il  Ministero
dell'interno ha corrisposto, a  titolo  di  acconto,  in  favore  dei
comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma  pari
ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 e che detto acconto,
per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di  fiscalizzazione,
e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti  comuni,
sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 31 maggio 2011; 
  Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all'emanazione  del
previsto decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Riduzione dei trasferimenti erariali 
 
  1. I trasferimenti erariali  dovuti  ai  comuni  appartenenti  alle
regioni a statuto ordinario  per  l'anno  2011,  sono  ridotti  nella
misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, in  corrispondenza  del
totale  delle  entrate  da  federalismo   fiscale   municipale,   per
compartecipazione I.V.A. e per fondo sperimentale di riequilibrio. 
  2. Ai fini della riduzione di cui  al  comma  1,  si  terra'  conto
dell'avvenuta anticipazione, ai comuni,  delle  somme  corrisposte  a
titolo  di  acconto  in  applicazione  dell'art.  2,  comma  45,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  di  cui  in
premessa.