Art. 4 
 
 
Bandi, avvisi ed esiti di gara  delle  procedure  di  affidamento  di
                     lavori, servizi e forniture 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi
e gli esiti di gara  sul  profilo  di  committente  in  una  apposita
sezione  dedicata,   denominata   «Bandi   di   gara»,   direttamente
raggiungibile  dalla  home  page,  dotata   di   caratteristiche   di
indirizzabilita' e di ergonomicita' tali da consentire un'immediata e
agevole consultazione. 
  2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in  base
alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per  bandi
di servizi e per bandi di forniture, cui sono  collegati  i  relativi
avvisi di aggiudicazione. 
  3. I bandi e  gli  avvisi  di  gara  sono  pubblicati  nei  termini
previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura
di affidamento e restano  consultabili,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso.  Gli
esiti di gara sono pubblicati nei termini  previsti  dal  Codice  dei
contratti e restano consultabili  fino  a  tutto  il  centottantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito. 
  4. I bandi ed avvisi di gara scaduti  confluiscono  automaticamente
in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara  scaduti»,
e restano consultabili, con le modalita' previste dall'art. 3, fino a
tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del relativo esito di gara. 
  5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di  gara,  successivamente  alla
scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo,  e  4,  sono
consultabili   secondo   le   modalita'   stabilite    da    ciascuna
amministrazione  aggiudicatrice  e  rese   note   sul   profilo   del
committente. 
  6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi  e  le
informazioni indicati dal Codice dei contratti,  secondo  il  formato
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione  europea,  ed  e'
indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato
2.