IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,  recante  norme
di attuazione dello Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale; 
  Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che  le  quote  di  proventi  erariali  spettanti  alla
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e  75  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono  riversate
dalla struttura di gestione  individuata  dall'art.  22  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi  oggetto  di
versamento  unificato  e  di  compensazione  e  dai  soggetti  a  cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e  alle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  conto  infruttifero,
intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale
dello Stato, nei modi e nei tempi da definire  con  apposito  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  previa  intesa
con la Regione e le Province autonome; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23
per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21ottobre 1998, recante norme per
la determinazione delle modalita' tecniche di  ripartizione  fra  gli
enti destinatari dei versamenti unitari delle  somme  a  ciascuno  di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
23  ottobre  2007  prot.  2007/160612,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007,  avente
ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di  versamento  «F24»  ed
«F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui  all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
3  giugno  2010  prot.  2010/64812,  pubblicato  sul  sito   internet
dell'Agenzia Entrate il 3 giugno 2010,ai  sensi  dell'art.  1,  comma
361, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione della nuova versione del modello «F24  enti  pubblici»
(F24 EP), che utilizzano gli enti  pubblici,  alcune  amministrazioni
statali ed altre pubbliche  amministrazioni  per  il  versamento  dei
tributi erariali; 
  Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
con nota prot. n.  0009216/P  del  5  luglio  2011,  dalla  Provincia
autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/406579/611/5.3.1-42-10  del
5 luglio 2011 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n.
1.14.01/383669 del 4 luglio 2011; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono definite: 
    a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta,
sui conti infruttiferi ordinari intestati alla Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, istituiti presso le tesorerie dello Stato, delle
quote di gettito erariale spettanti a detti enti; 
    b)  le  tipologie  delle  entrate  erariali   che,   nelle   more
dell'individuazione  delle   modalita'   di   attribuzione   diretta,
continueranno  ad  essere  corrisposte  ai   citati   enti   mediante
trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato; 
    c) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a
seguito delle compensazioni operate dai contribuenti,  ai  sensi  del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24; 
    d) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a
seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle quote di gettito erariale  riscosse  ed  alle
compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno
in futuro sviluppati.