Art. 13 
 
    Modalita' di attribuzione dell'accisa sui prodotti energetici 
 
  1. L'attribuzione del gettito dell'accisa sui prodotti  energetici,
spettante alle Province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla  base
dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle  relative  norme
di attuazione, si  realizza  con  le  modalita'  definite  dai  commi
successivi. 
  2. L'Agenzia delle dogane, tenuto conto anche dei dati  forniti  da
ciascuna  Provincia   autonoma   relativamente   agli   impianti   di
distribuzione privati con capacita' globale  inferiore  ai  10  metri
cubi,  sulla  base  dei  dati  dell'ultima  annualita'   disponibile,
comunica, entro il 30 aprile di  ogni  anno,  al  Dipartimento  delle
finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  alla
struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e  di
Bolzano, il  gettito  dell'imposta  complessivamente  spettante  alle
Province medesime, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti. 
  3. Per ciascun esercizio, la struttura di gestione corrisponde alle
Province  autonome,  a  titolo  di  acconto,  una   percentuale   dei
versamenti eseguiti tramite modello F24 con il codice  tributo  2804,
ovvero mediante eventuali codici  successivamente  istituiti  per  la
medesima fattispecie. 
  4. La percentuale di acconto di cui al comma 3, troncata al secondo
decimale, e' determinata ed applicata dalla  struttura  di  gestione,
entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo
comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24
nell'esercizio precedente con il codice tributo 2804, ovvero mediante
eventuali  codici   successivamente   istituiti   per   la   medesima
fattispecie. 
  5. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto  conto  delle  somme
corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi  del
comma 2, la struttura di gestione determina il  conguaglio  a  debito
ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle
Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale  dello
Stato. 
  6. Il conguaglio a debito delle Province autonome viene  recuperato
dalla struttura di gestione, che provvede a  trattenere  il  relativo
importo dai mandati eseguiti per  l'attribuzione  diretta  agli  enti
delle quote di gettito erariale ad essi spettanti. 
  7. Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome
di Trento e di Bolzano dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.