Art. 17 
 
Modalita' di attribuzione alla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
                       del provento del lotto 
 
  1. Il  gettito  del  provento  del  lotto  spettante  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e  delle
relative norme di attuazione e'  attribuito  dal  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziate su  apposito
capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati  dall'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.