Art. 17 Modalita' di attribuzione alla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del provento del lotto 1. Il gettito del provento del lotto spettante alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e' attribuito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.