Art. 2 
 
Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse  attraverso  il
                             modello F23 
 
  1. A decorrere dal 1° settembre  2011  la  ripartizione  in  favore
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale  riscosse  con
le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  237
e' effettuata  dagli  agenti  della  riscossione  competenti  per  il
territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto
delle relative somme sui conti  infruttiferi  ordinari,  intestati  a
ciascuno dei suddetti  enti,  istituiti  presso  le  tesorerie  dello
Stato. 
  2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile  delle
somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di
cui all'allegato A al presente decreto, del quale  costituisce  parte
integrante. 
  3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in
quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le
relative disposizioni di attuazione.