Art. 2 Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23 1. A decorrere dal 1° settembre 2011 la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione competenti per il territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato. 2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.