Art. 20 
 
                         Versamenti diversi 
 
  1. Le Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio
comunicano annualmente  al  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato  ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
l'ammontare dei  versamenti  eseguiti  dai  debitori  non  codificati
direttamente in favore del bilancio dello Stato presso  le  Tesorerie
dello Stato delle citate Province  autonome,  sui  capitoli  indicati
nella tabella di cui all'allegato H al presente  decreto,  del  quale
costituisce parte integrante. 
  2. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono
le  tasse  di  concessione  governativa,   le   tasse   di   pubblico
insegnamento  e  l'imposta  di  bollo,  comunicano   annualmente   al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano l'ammontare dei  versamenti  eseguiti
nei territori delle suddette Province. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 spettanti alle Province  autonome
di Trento e di Bolzano sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, con le risorse stanziate su  apposito  capitolo
di spesa.