Art. 21 Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati 1. Le eventuali modifiche alle tabelle ed agli schemi allegati al presente decreto sono effettuate mediante provvedimento delle amministrazioni interessate, da emanarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e G e' effettuato tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 2. Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le Amministrazioni pubbliche e le Agenzie fiscali interessate.