Art. 21 
 
     Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati 
 
  1. Le eventuali modifiche alle tabelle ed agli schemi  allegati  al
presente  decreto  sono  effettuate  mediante   provvedimento   delle
amministrazioni  interessate,  da  emanarsi  previa  intesa  con   il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
L'aggiornamento delle tabelle di cui  agli  allegati  A,  B  e  G  e'
effettuato tenendo conto delle percentuali di compartecipazione  alle
entrate erariali indicate nella tabella  di  cui  all'allegato  I  al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 
  2. Eventuali  modifiche  al  presente  decreto  sono  adottate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sentite, per le parti di rispettiva  competenza,
le Amministrazioni pubbliche e le Agenzie fiscali interessate.