Art. 22 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° settembre 2011. 
  2. Per le ripartizioni di gettito erariale  derivanti  dai  modelli
F24 ed F24 EP, effettuate dal  1°  gennaio  al  31  agosto  2011,  la
struttura di gestione esegue le operazioni di conguaglio per le quote
di spettanza  della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  delle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  richiedendo  all'Ufficio
Centrale di  Bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze le necessarie rettifiche delle quietanze gia' emesse a favore
del bilancio dello Stato. 
  3. Per le ripartizioni di gettito erariale  derivanti  dai  modelli
F23 e dalle riscossioni a mezzo ruolo, effettuate dal 1°  gennaio  al
31 agosto 2011, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
esegue le operazioni di conguaglio per le quote  di  spettanza  della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con le risorse stanziate su apposito capitolo di
spesa, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della  riscossione
competenti per territorio. 
  4. Ai fini  della  corretta  contabilizzazione  e  resa  del  conto
giudiziale,  l'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  amministrazioni
competenti in ragione della natura  delle  somme  iscritte  a  ruolo,
comunicano all'agente della riscossione le variazioni da apportare ai
ruoli gia' emessi, sulla base della ripartizione delle somme medesime
tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  Province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
  5. In sede di prima attuazione, il  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato attribuisce le entrate individuate dal  presente
decreto ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  anche  con
riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011. 
  6. Le somme erogate alle Province Autonome di Trento e  di  Bolzano
dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato  nel  periodo
dal 1° gennaio al 31 agosto 2011 sono comunicate  alla  Struttura  di
Gestione, che provvede a recuperarle dalle operazioni  di  conguaglio
di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero dal gettito  erariale
riscosso tramite modelli F24 ed F24  EP  da  attribuire  direttamente
alle Province medesime nel periodo dal 1° settembre  al  31  dicembre
2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 27