Art. 3 
 
Ripartizione delle quote di gettito erariale  riscosse  attraverso  i
                        modelli F24 ed F24 EP 
 
  1. A decorrere dal 1° settembre 2011, ove non diversamente disposto
nel seguito del presente decreto, la  ripartizione  in  favore  della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  delle  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  delle  quote  di  gettito  erariale  riscosse
attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del  3  giugno
2010, e' effettuata  dalla  struttura  di  gestione  individuata  dal
decreto interministeriale 22 maggio 1998,  n.  183,  sulla  base  dei
codici tributo indicati dai contribuenti, ovvero del luogo in cui  e'
avvenuto il versamento, mediante  accredito  diretto  delle  relative
somme sui conti  infruttiferi  ordinari,  intestati  a  ciascuno  dei
suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato. 
  2. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento,
di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri: 
    a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il  luogo
in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove
ha sede la filiale della Banca d'Italia presso  cui  sono  aperti  il
conto di tesoreria unica ovvero la  contabilita'  speciale  dell'ente
pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il
pagamento. Per i versamenti eseguiti  dagli  enti  pubblici  e  dalle
amministrazioni dello Stato titolari di  conti  presso  la  tesoreria
centrale, il  luogo  di  riscossione  e'  individuato  in  base  alla
provincia corrispondente al domicilio fiscale dell'ente; 
    b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo,  il
luogo in cui  e'  avvenuto  il  versamento  e'  identificato  con  la
provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione
presso il quale e' stata presentata la delega modello F24; 
    c) per i versamenti eseguiti tramite il modello  F24  telematico,
il luogo in cui e' avvenuto il  versamento  e'  identificato  con  la
provincia ove  ha  sede  la  filiale  della  banca  ovvero  l'ufficio
postale,  individuati  dal  corrispondente  codice  CAB  (codice   di
avviamento bancario), presso cui  e'  aperto  il  conto  corrente  di
addebito del versante; 
    d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il  modello  F24
cumulativo ovvero pervenuti tramite banche  prive  di  sportelli  sul
territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e'  avvenuto  il
versamento  e'  identificato  con  la  provincia  corrispondente   al
domicilio fiscale del versante; 
    e) salvo quanto diversamente disposto dagli articoli  successivi,
per i versamenti delle accise eseguiti tramite modello F24, il  luogo
in cui e' avvenuto il versamento e' identificato  dalla  sigla  della
provincia indicata dal contribuente nell'apposito campo della sezione
"accise" della delega di pagamento. 
  3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate dai  contribuenti,  attraverso  i
servizi  telematici  forniti  dall'agenzia   stessa,   ovvero   dagli
intermediari della riscossione  (banche,  Poste  Italiane  S.p.A.  ed
agenti della riscossione). 
  4. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile  delle
somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di
cui all'allegato B al presente decreto, del quale  costituisce  parte
integrante. 
  5. La ripartizione delle somme  viene  effettuata  al  netto  degli
importi di segno negativo derivanti  dalle  compensazioni  esercitate
dai contribuenti, attribuendo gli  importi  ad  esse  corrispondenti,
nell'ordine, ai seguenti capitoli ed  articoli  del  bilancio:  1203,
art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023,
art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a  partire
dal 1023. 
  6. Nelle  giornate  in  cui  i  versamenti  dei  contribuenti  sono
inferiori alle compensazioni  esercitate,  le  somme  occorrenti  per
ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate  mediante
prelievo dei fondi necessari dalla  contabilita'  speciale  n.  1778,
denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio». 
  7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma  6
avviene entro il mese  successivo,  salvo  insufficiente  importo  di
segno positivo,  imputando  le  somme  ai  rispettivi  bilanci  della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal comma 5. 
  8.  Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  in
tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i  modelli  F24,
si rimanda alle disposizioni,  in  quanto  compatibili,  dei  decreti
interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.