Art. 6 
 
Modalita' di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di
                               tributi 
 
  1.  Entro  il  31  ottobre  di  ciascun  esercizio,  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, sulla base
dei criteri stabiliti dallo Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige e dalle relative norme di  attuazione,  applicati  agli  ultimi
dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale  relativo
all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni,
all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES),  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle imposte  sostitutive  sui
redditi di capitale ed all'imposta sulle assicurazioni, e li comunica
alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, alla struttura di gestione  ed  al  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato. 
  2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il  calcolo
dell'acconto da attribuire nell'esercizio successivo ai  sensi  degli
articoli seguenti,  nonche'  per  la  determinazione  del  conguaglio
relativo all'anno a cui si  riferiscono  i  dati  utilizzati  per  il
calcolo. 
  3. Con riferimento ai tributi elencati al comma 1, sulla  base  del
gettito spettante ai sensi dello statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  degli  acconti
corrisposti ai sensi degli articoli successivi, il Dipartimento delle
Finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito degli  enti
e ne comunica l'ammontare agli enti medesimi, al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato ed alla struttura di gestione. 
  4. Il conguaglio a  debito  viene  recuperato  dalla  struttura  di
gestione, che provvede a trattenere il relativo importo  dai  mandati
eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di  gettito
erariale ad essi spettanti. 
  5. Il conguaglio a credito  viene  erogato  ai  suddetti  enti  dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  con  le  risorse
stanziate su apposito capitolo di spesa.