Art. 7 
 
         Modalita' di attribuzione del gettito dell' imposta 
      sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni 
 
  1. Con riferimento al  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(IVA) derivante dagli scambi  interni,  e'  attribuita  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione accreditando alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed
alle Province autonome di Trento e di  Bolzano  una  percentuale  dei
versamenti I.V.A. eseguiti a titolo di liquidazione  mensile  tramite
modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale,
e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di  acconto
alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province  autonome,
determinato ai  sensi  dell'art.  6  e  l'ammontare  complessivo  dei
versamenti I.V.A. eseguiti  nell'esercizio  precedente  a  titolo  di
liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP. 
  3. Entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  struttura  di  gestione
comunica alla Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle  Finanze  il
gettito I.V.A. versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a
titolo di acconto.