Art. 9 
 
Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito  delle
                       persone fisiche (IRPEF) 
 
  1. Con riferimento al  gettito  IRPEF,  la  struttura  di  gestione
attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a
titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando agli  enti  una
percentuale dei  versamenti  IRPEF  eseguiti  a  titolo  di  ritenute
mensili sui redditi da lavoro dipendente. 
  2. La somma da attribuire a titolo di acconto e' pari ad una  quota
dei versamenti complessivamente  eseguiti  nell'esercizio  precedente
tramite modelli F24 e  F24  EP  ed  imputati  al  capitolo  1023  del
bilancio dello Stato, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
calcolato ai sensi dell'art. 6 e l'importo complessivo dei versamenti
affluiti  al  citato  capitolo  1023   del   bilancio   dello   Stato
nell'esercizio precedente. La percentuale di cui al comma 1, troncata
al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma  dovuta  a
titolo di acconto e  l'ammontare  dei  versamenti  IRPEF  eseguiti  a
titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro  dipendente  tramite
modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente. 
  3. Entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione
comunica  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   al
Dipartimento  delle  Finanze  ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato il gettito IRPEF versato alle Province  autonome
nell'esercizio precedente a titolo di acconto. 
  4.  Il  Dipartimento  della   Ragioneria   Generale   dello   Stato
corrisponde  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  la
differenza tra l'ammontare dell'acconto calcolato ai sensi  dell'art.
6 ed il gettito IRPEF versato dalla struttura di  gestione  ai  sensi
del comma 1 e comunicato ai sensi del comma 3 del presente articolo.