IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione  alla  predetta  legge  n.
963/1965; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo
al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo
I, lettera v); 
  Visto il regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
  Vista la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante  misure  urgenti  per  il  sostegno   a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione; 
  Viste le basi scientifiche dei piani  di  gestione  per  le  unita'
autorizzate  al  sistema  di   pesca   a   strascico   iscritte   nei
compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19,
predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e
gia' esaminati dal Comitato  tecnico  scientifico  della  Commissione
europea; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Visto l'art. 35, commi 1-3 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria  con
il quale l'onere della misura, valutato fino a concorrenza massima di
22 milioni di euro, e' imputato, quanto a 13 milioni di euro  con  le
specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 -  misure
per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento
CE n. 1198/2006 del Consiglio del  27  luglio  2006  e,  quanto  a  9
milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo  di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 luglio  2011  che  dispone  le
interruzioni  temporanee  obbligatorie  delle  attivita'   di   pesca
inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza  al  sistema  di
pesca a strascico e/o volante per l'annualita' 2011; 
  Ritenuto opportuno, in  relazione  ai  propri  fini  istituzionali,
promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano  del  mare  anche
attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate  alla  tutela
dell'ecosistema marino; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Aiuto alle imprese di pesca 
 
  1. Per le imprese di pesca che hanno attuato il fermo  obbligatorio
di cui al decreto del 14 luglio 2011  e'  erogato  un  aiuto  con  le
modalita' indicate nel presente articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  fino  a
concorrenza massima di 22 milioni di euro, si provvede: 
    a. quanto a 13 milioni di euro  con  le  specifiche  assegnazioni
dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento  della  flotta  da
pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006  del  Consiglio
del 27 luglio 2006; 
    b. quanto a 9 milioni di  euro,  a  valere  sulle  disponibilita'
nazionali del Fondo rotativo di cui all'art. 5 della legge 16  aprile
1987, n. 183. 
  3. Gli aiuti di  cui  al  comma  2  lettera  a.  sono  concessi  in
applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera  v)  del  regolamento
(CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo  europeo  per
la pesca. 
  4. Gli aiuti erogati con  le  disponibilita'  di  cui  al  comma  2
lettera b. del presente articolo sono  concessi  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione
del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88
del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca. 
  5. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  corrisposti  nella
misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati
per il numero di giorni lavorativi di fermo  effettuato  nei  periodi
stabiliti dall'art. 2 del decreto del 14 luglio 2011. 
  6. Non accedono  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  le
imprese che abbiano sbarcato personale  imbarcato  nei  dieci  giorni
precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria,  fatti
salvi  i  casi  di  malattia,  infortunio  o  sbarco  volontario  del
lavoratore. 
  7. Con decreto del  Direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del  presente
decreto. 
  8.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art.  7  del  decreto  del  14  luglio  2011,
gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel  rispetto
delle disposizioni di cui  al  regolamento  (CE)  n.  875/2007  della
Commissione del  24  luglio  2007,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de  minimis  nel  settore
della pesca.