Art. 2 
 
 
                  Ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al decreto del 14 luglio 2011, verra' attivata presso  il  competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la  procedura  per  la
erogazione   del   trattamento   di   Cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  in  deroga,  a  copertura   dell'intero   periodo   di
interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.