Art. 2 
 
  Il Ministro e' altresi' delegato a: 
  a) provvedere, nelle materie delegate,  ad  intese  e  concerti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari  per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; 
  b) designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed  altri
organismi di  studio,  tecnico-amministrativi  consultivi,  operanti,
nelle  materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso   altre
amministrazioni ed istituzioni; 
  c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie delegate; 
  d) promuovere e predisporre  tutti  gli  strumenti  di  consulenza,
formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati
e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle  risorse  dei
fondi strutturali e dei finanziamenti  tematici  dell'Unione  europea
nella misura piu' celere e corretta. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                             Berlusconi               

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 16, foglio n. 244