Art. 2 Il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere, nelle materie delegate, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate; d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 3 agosto 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 244