IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con  legge
14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al  regolamento
recante  norme  in  materia  di  autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree magistrali; 
  Visto il regolamento concernente «Definizione della disciplina  dei
requisiti  e  delle  modalita'  della   formazione   iniziale   degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» di cui al decreto  10
settembre 2010, n. 249 ed, in particolare l'art. 5, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, di  attuazione
del predetto decreto ministeriale n. 249/2010; 
  Vista la rilevazione sul  fabbisogno  di  personale  docente  della
scuola primaria e dell'infanzia, in stretto rapporto con  l'organico,
calcolata dalla Direzione generale per il personale scolastico; 
  Vista l'offerta formativa  in  termini  di  numero  programmato  di
immatricolazioni  all'anno  accademico  2011-2012,  deliberata  dagli
organi accademici di ciascun ateneo; 
  Considerato che la compiuta istruttoria mostra  differenze  tra  la
programmazione  proposta  dagli  atenei  e  il  fabbisogno  formativo
regionale; 
  Tenuto conto dell'esigenza di ottimizzare il  fabbisogno  formativo
dell'intero sistema nazionale di istruzione; 
  Ritenuto, pertanto, di accogliere le  richieste  di  programmazione
definite  dalle  universita'  qualora  risultino  coerenti   con   il
fabbisogno formativo a livello regionale; 
  Ritenuto di attribuire, inoltre,  un  numero  di  posti  in  misura
maggiorata rispetto al fabbisogno della regione, per le sedi in grado
di compensare in ordine di priorita' le esigenze di regioni limitrofe
e dello stesso sistema nazionale; 
  Ritenuto di definire la programmazione della  regione  della  Valle
d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano  con  riferimento  alle
esigenze di formazione comunicate; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito  dall'art.  26  della
legge 30 luglio 2002, n. 189 ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione»; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio  2008  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni; 
  Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il
parere del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,
previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 249/2010; 
  Ritenuto,  di  determinare  per  l'anno  accademico  2011-2012   la
programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per
l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia; 
  Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra  le
universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012, i posti disponibili
a livello nazionale  per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico in scienze  della  formazione  primaria  per
l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia,  sono  definiti
in numero di 5.151 per  gli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30  luglio  2002,
n. 189, e ripartiti fra le universita' secondo  la  tabella  allegata
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.