Art. 2 
 
                      Oggetto della valutazione 
 
  1. La  valutazione  di  cui  all'art.  1  riguarda  l'attivita'  di
didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti
nonche' le attivita' di ricerca svolte  dal  ricercatore  nell'ambito
del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n.
240 del 2010. E' altresi' oggetto di valutazione l'attivita'  che  il
ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in  base  ai  quali,  ai
sensi della predetta disposizione o  dell'art.  29,  comma  5,  della
legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. 
  2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore e' stato inquadrato, ai sensi
dell'art. 29, comma 7,  della  legge  n.  240  del  2010,  in  quanto
vincitore  di  un  programma  di  ricerca  di   alta   qualificazione
finanziato dall'Unione europea,  con  procedimento  avviato  in  data
anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di
tale valutazione si tiene conto ai  fini  della  valutazione  di  cui
all'art. 24, comma 5, della suindicata legge.