Art. 2 Oggetto della valutazione 1. La valutazione di cui all'art. 1 riguarda l'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche' le attivita' di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E' altresi' oggetto di valutazione l'attivita' che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. 2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore e' stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della suindicata legge.