Art. 2 
 
  1. Per i settori concorsuali per i  quali  e'  prevista,  ai  sensi
dell'allegato A al presente decreto, la  corrispondenza  univoca  con
uno  dei  settori  scientifico-disciplinari   di   cui   al   decreto
ministeriale 4 ottobre 2000, il  Rettore  provvede  all'inquadramento
dei professori di I  e  II  fascia  e  dei  ricercatori  nei  settori
concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 
  2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza  non  e'
univoca, l'inquadramento e' disposto a  domanda  dell'interessato  da
presentare al  Rettore,  tramite  apposita  procedura  informatizzata
messa a disposizione dal Ministero, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In  caso
di mancata presentazione  della  predetta  domanda  entro  i  termini
previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il Dipartimento
di afferenza  dell'interessato.  Tutti  i  decreti  di  inquadramento
devono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.