Art. 2 1. Per i settori concorsuali per i quali e' prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non e' univoca, l'inquadramento e' disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.