Art. 4 
 
Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
  recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici» 
 
  1. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6  maggio  1940,
n. 635, sono apportate le seguenti modifiche: 
    al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), e' aggiunto, in  fine,  il
seguente comma: 
  «Per i depositi  di  manufatti  pirotecnici  della  IV  e  della  V
categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di  sicurezza  esterna
che devono intercorrere fra i  depositi  stessi  e  gli  abitati,  le
strade ferrate, strade pubbliche  ecc.,  viene  eseguito  secondo  la
formula  indicata  nel  precedente  comma   3,   assumendo   per   il
coefficiente K (coefficiente di sicurezza  esterna)  i  valori  sotto
riportati: 
  per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio  o
fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere  nera  nella
tabella sottoriportata; 
  per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; 
  con C si intende la massa attiva totale dei  materiali  pirotecnici
contenuti nei manufatti; 
  la tabella di cui al paragrafo 2 e' cosi' sostituita: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo
la lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto  salvo
quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»; 
    al paragrafo 4 (Depositi di  vendita  e  di  consumo  permanenti)
lettera h), comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai
fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi  pirotecnici
della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D  e  gruppo
E»; 
    al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo
la lettera p) sono aggiunte le seguenti: 
    «q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV  e  della  V
categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di  sicurezza  esterna
che devono intercorrere fra i  depositi  stessi  e  gli  abitati,  le
strade ferrate, strade  pubbliche  etc.  viene  eseguito  secondo  la
formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il
coefficiente K (coefficiente di sicurezza  esterna)  i  valori  sotto
riportati: 
  per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio  o
fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere  nera  nella
tabella soprariportata; 
  per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; 
con C si intende la massa attiva  totale  dei  materiali  pirotecnici
contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito  si  dovessero
immagazzinare artifizi sia del tipo ad  effetto  di  scoppio  che  ad
effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si
dovra' applicare per K il valore maggiore  previsto  per  la  polvere
nera; 
    r) per quanto riguarda i depositi destinati  all'immagazzinamento
di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D,  ad
esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio  o  assimilabile  tipo
crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono
essere ubicati ad una distanza non inferiore  a  15  metri  da  altri
edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti
criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo  della
massa attiva non ecceda i  5000  kg,  nel  rispetto  dei  criteri  di
stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001  (Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185): 
  A) i depositi devono essere di  tipo  isolato  monopiano  e  devono
distare da altri edifici o strade almeno  15  metri  e,  non  possono
essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle  stazioni
ferroviarie e marittime; 
  B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi: 
  larghezza: 3,5 m; 
  altezza libera: 4 m; 
  raggio di volta: 13 m; 
  pendenza: non superiore al 10%; 
  resistenza al carico: almeno 20 t  (8  asse  anteriore  e  12  asse
posteriore; passo 4 m); 
  C) deve essere assicurata  la  possibilita'  di  accostamento  agli
edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco; 
  D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita', ai
fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e
la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire  ostacolo  al
deflusso del pubblico; 
  E) le strutture  portanti  e  gli  elementi  di  compartimentazione
devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R
e REI/EI non inferiori a 120. E' consentita la riduzione a R e REI/EI
90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico; 
  F) le porte di accesso devono essere metalliche; 
  G) le strutture  della  copertura  devono  garantire  requisiti  di
resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli  elementi  strutturali
secondari, che  non  partecipano  alla  stabilita'  della  copertura,
possono non possedere specifiche  caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco, purche' siano adottati  i  necessari  accorgimenti,  affinche'
l'eventuale loro crollo non determini un  significativo  rischio  per
gli occupanti ed i soccorritori; 
  H) all'interno di ogni locale, deve essere  previsto  un  estintore
portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di  due
estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e  capacita'  estinguente
non inferiore a 34A 144BC; 
  I) i depositi aventi superficie superiore a 200  m²  devono  essere
protetti  con  impianto  idrico  antincendio  a  naspi  e/o   idranti
realizzato in conformita' alle  norme  di  buona  tecnica  vigenti  e
dimensionato con riferimento al  livello  di  pericolosita'  1  della
vigente norma UNI; 
  J) i depositi aventi superficie superiore a 1000  m²  e  carico  di
incendio specifico  superiore  a  600  MJ/m²  devono  inoltre  essere
protetti  con  impianto  di   spegnimento   automatico   con   agenti
estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto; 
  K) i depositi devono avere  un  adeguato  sistema  di  ventilazione
naturale  non  inferiore  ad  1/100  della  superficie   in   pianta,
realizzata su pareti contrapposte; 
  L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in
conformita' alla legge 1° marzo 1968, n.  186.  La  rispondenza  alle
vigenti norme deve essere  attestata  con  le  procedure  di  cui  al
decreto  ministeriale  22  gennaio   2008,   n.   37   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  M)  i  depositi  devono  essere  protetti  da  impianto  fisso   di
rivelazione e  segnalazione  automatica  degli  incendi,  progettato,
installato, collaudato e gestito secondo le norme  di  buona  tecnica
vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio  di
incendio. L'impianto deve anche essere corredato di  segnalatori  del
tipo a pulsante manuale  opportunamente  distribuiti  ed  ubicati  in
prossimita' delle uscite. 
  La  segnalazione  di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei
rivelatori o pulsanti deve determinare  una  segnalazione  ottica  ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attivita'. 
  L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione  automatica
delle seguenti operazioni: 
  chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al
compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione; 
  eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza; 
  attivazione del sistema di controllo fumi; 
      N)  deve  essere  installata  la  segnaletica   di   sicurezza,
espressamente finalizzata alla  sicurezza  antincendio,  conforme  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modificazioni
ed integrazioni.»; 
    al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), e' cosi'  modificato:
«Qualora tale quantitativo dovesse essere  superato  vanno  costruiti
depositi  distinti  ciascuno  della  capacita'  non  superiore  a  80
tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi  che  abbiano
caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sara' ridotto
a 60 tonnellate e se trattasi  di  esplosivi  della  terza  categoria
sara' invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso  provvedimento  potra'
essere adottato qualora si ravvisasse la necessita',  determinata  ad
esempio dai valori delle distanze  di  sicurezza  esterne,  di  dover
costituire il deposito  su  diversi  locali,  sia  pure  destinati  a
contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate.  Fra  i  vari  locali
costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze  risultanti
dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per
quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V  categoria,
gruppo C, il valore di K sara' assunto pari a  quello  della  polvere
nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio  (o  assimilabile  tipo
crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto  luminoso  si
assumera' il valore K=0,3. 
  2. Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza  per  la
minuta vendita di esplosivi  di  cui  all'art.  47  del  TULPS  e  al
capitolo VI dell'allegato B al  regolamento  T.U.L.P.S.  esistano  le
condizioni opportune relative alla disponibilita' di spazi  adeguati,
sara'  possibile  costituire,  per  la  conservazione  degli   stessi
artifizi  e  la  loro  successiva  commercializzazione,  un  deposito
«annesso», in cui ricoverare  una  limitata  scorta  di  artifizi  da
divertimento  appartenenti  alla  V  categoria,  gruppo  D  ed  E  in
quantita' complessiva non superiore  a  200  kg  netti.  La  cubatura
dovra' essere pari ad 1  mc  per  ogni  3,5  kg  netto  di  materiale
pirotecnico che dovra' essere  conservato  su  scaffali  metallici  o
pallets che dovranno essere disposti internamente  in  modo  tale  da
agevolare la movimentazione dei materiali. 
  3. Il deposito di cui al comma precedente dovra' essere  realizzato
secondo i criteri di seguito riportati: 
  A) i depositi di materiale esplodente non devono comunicare con  le
altre attivita', compresa quella commerciale, e  non  possono  essere
ubicati  nell'ambito  degli  scali  aeroportuali  e  delle   stazioni
ferroviarie e marittime; 
  B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi: 
  larghezza: 3,5 m; 
  altezza libera: 4 m; 
  raggio di volta: 13 m; 
  pendenza: non superiore al 10%; 
  resistenza al carico: almeno 20 t  (8  asse  anteriore  e  12  asse
posteriore; passo 4 m); 
  C) deve essere assicurata  la  possibilita'  di  accostamento  agli
edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco; 
  D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita', ai
fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e
la manovra dei mezzi di soccorso e non deve  costituire  ostacolo  al
deflusso del pubblico; 
  E) le strutture  portanti  e  gli  elementi  di  compartimentazione
devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e
REI/EI non inferiori a 120. E' consentita la riduzione a R  e  REI/EI
90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico; 
  F) devono essere separati da altre attivita' con parete REI 120; 
  G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza  al
fuoco almeno EI 120; 
  H)  in  caso  di  attraversamento  di   altri   compartimenti,   le
canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle
richieste per il deposito stesso; 
  I) all'interno di ogni locale deve  essere  previsto  un  estintore
portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di  due
estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e  capacita'  estinguente
non inferiore a 34A 144BC; 
  J) i depositi aventi superficie superiore a 200  m²  devono  essere
protetti  con  impianto  idrico  antincendio  a  naspi  e/o   idranti
realizzato in conformita' alle  norme  di  buona  tecnica  vigenti  e
dimensionato con riferimento al  livello  di  pericolosita'  1  della
vigente norma UNI; 
  K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in
conformita' alla legge 1° marzo 1968, n.  186.  La  rispondenza  alle
vigenti norme deve essere  attestata  con  le  procedure  di  cui  al
decreto  ministeriale  22  gennaio   2008,   n.   37   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  L)  i  depositi  devono  essere  protetti  da  impianto  fisso   di
rivelazione e  segnalazione  automatica  degli  incendi,  progettato,
installato, collaudato e gestito secondo le norme  di  buona  tecnica
vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio  di
incendio. L'impianto deve anche essere corredato di  segnalatori  del
tipo a pulsante manuale  opportunamente  distribuiti  ed  ubicati  in
prossimita' delle uscite. 
  La  segnalazione  di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei
rivelatori o pulsanti deve determinare  una  segnalazione  ottica  ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attivita'. 
  L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione  automatica
delle seguenti operazioni: 
  chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al
compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione; 
  eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza; 
  attivazione del sistema di controllo fumi; 
    M)  deve  essere  installata   la   segnaletica   di   sicurezza,
espressamente finalizzata alla  sicurezza  antincendio,  conforme  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  4. Gli articoli 1, 2 e 3 del  cap.  VI  dell'allegato  B  al  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono cosi' sostituiti: 
  «Art. 1 (Generalita'). - 1. Negli esercizi  di  minuta  vendita  di
prodotti esplodenti si possono tenere e vendere: 
  a) polveri della I categoria; 
  b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A; 
  c) manufatti della IV e V categoria. 
  Negli  esercizi  di  minuta  vendita  e'  altresi'  consentito,  in
aggiunta a  quanto  indicato  al  punto  4,  del  presente  articolo,
detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei  locali
dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a  complessivi  50  kg
netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D,  nonche'
manufatti classificati nella V  categoria,  gruppo  E;  la  quantita'
complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D  ed
E dovra' rispettare quanto previsto al successivo art.  2,  punto  2,
secondo comma. 
  In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule  innescate
in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un
quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle
confezioni originali e commercializzati  nella  confezione  originale
minima. 
  Negli esercizi abilitati al caricamento delle  cartucce  il  limite
massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati e'  stabilito
in n. 50.000 per  ciascuno,  fermo  restando  il  limite  di  cui  al
precedente capoverso per i locali in cui e' consentito  l'accesso  al
pubblico. 
  Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun  limite  e'  posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti  di  munizioni  per
armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti. 
  2. La vendita  delle  polveri  deve  essere  fatta  per  recipienti
interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1  kg  netto.
E' vietato tenere nell'esercizio  e  vendere  recipienti  di  polvere
aperti. 
  I  manufatti  della  IV  e  della   V   categoria   devono   essere
approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica  sigillati.
Possono essere  commercializzati  solo  se  racchiusi  nelle  proprie
confezioni originali sigillate, singole o multiple in  ragione  delle
dimensioni del manufatto. 
  3. Le indicazioni  sulla  massa  (come  definita  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12  agosto  1982,  n.   802,   recante
"Attuazione della  direttiva  CEE  80/181  relativa  alle  unita'  di
misura"), fornite al successivo art. 3,  si  riferiscono  alla  massa
netta dei prodotti attivi (sono  prodotti  attivi  quelli  esplosivi,
incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti);  la  massa  netta  di
prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e  V
categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto riportato nel
relativo decreto di riconoscimento e classificazione. 
  La massa degli involucri e di quant'altro formi  la  struttura  dei
manufatti, ancorche'  costituita  da  materiale  combustibile,  quale
carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa  dei
prodotti attivi. 
  4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere  e  vendere
fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati  al  successivo
art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), c)  e  d),  superato
tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. 
  Oltre quanto indicato al comma precedente, si  possono  detenere  e
vendere prodotti esplodenti di V  categoria  -  gruppi  D  ed  E  nei
quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e). 
  5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi  di
minuta vendita il Prefetto acquisira'  il  parere  della  commissione
tecnica provinciale. 
  Art. 2 (Prescrizione sui locali). - 1. I locali degli  esercizi  di
minuta vendita non devono  essere  interrati  o  seminterrati  ovvero
contigui,  sovrastanti  o  sottostanti  a  locali  di  lavorazione  o
deposito di  materie  facilmente  combustibili  o  infiammabili;  non
devono inoltre avere comunicazione diretta  con  abitazioni  e/o  con
ambienti che non abbiano  attinenza  con  l'attivita'  dell'esercizio
stesso, fatta eccezione per i locali di servizio. 
  Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili
nido, scuole, strutture  sanitarie,  comunita'  religiose,  alberghi,
affittacamere e bed & breakfast con piu' di 25 posti letto, attivita'
commerciali all'ingrosso o  al  dettaglio  aventi  superficie  lorda,
comprensiva di servizi e depositi, superiore  a  400  m²,  luoghi  di
culto, locali di pubblico  spettacolo  e  trattenimento,  impianti  e
centri sportivi, locali soggetti  ad  affollamento  superiore  a  100
persone. 
  Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste
in  vendita  materie  infiammabili,  come  tali   individuate   dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. 
  Deroghe a tali divieti  possono  essere  consentite  previo  parere
favorevole  della  commissione  tecnica   provinciale,   che   potra'
prescrivere le cautele ritenute opportune nei  singoli  casi  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica. 
  Negli ambienti in  cui  e'  ammesso  il  pubblico  potranno  essere
tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C
inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri;  le  operazioni
di inertizzazione dei manufatti devono essere  compiute  da  soggetto
legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi. 
  Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui  non
e' ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento  delle
cartucce non e' consentito l'immagazzinamento di altro materiale. 
  2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti  sara'  fissato  in
accordo con gli articoli 1 e 3 e in  funzione  dei  limiti  derivanti
dalle  dimensioni  del  locale  (o  dei  locali),  come  di   seguito
specificato. 
  Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve  avere  una
altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e
una cubatura non inferiore a mc 18;  inoltre  la  cubatura  non  deve
essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di  polveri  di  I
categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1  per  ogni  3,5  kg  di
polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze  indicate
all'art. 3, lettera b) e a  1  mc  ogni  3,5  kg  netti  di  prodotti
esplodenti appartenenti alla V  categoria,  gruppi  C,  D  ed  E,  ad
esclusione  delle  capsule  innescate  per  cartucce  e  dei  bossoli
innescati. 
  Le polveri di I categoria e le cartucce di V  categoria,  gruppo  A
devono essere custodite in locale (o  locali)  distinto/i,  anche  se
contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti
di IV e di V  categoria.  Questi  ultimi  possono  essere  conservati
insieme. E' vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o  nei
predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti. 
  I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici
o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe  "1"
di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute
nel  decreto  ministeriale  6  marzo  1992,  di  adeguata  resistenza
meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai  lati,
ed ancorati  in  modo  da  garantirne  la  stabilita';  gli  scaffali
metallici devono essere collegati a dispersori di terra. 
  Nel  deposito  i  prodotti  esplodenti  possono   altresi'   essere
conservati su pallets; non e' ammessa la sovrapposizione di  piu'  di
due pallets. All'interno  del  deposito  deve  in  ogni  caso  essere
lasciato un passaggio di 60 cm. 
  Le munizioni per armi  corte  devono  essere  custodite  in  armadi
metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. 
  Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono  consentiti  solo
gli scaffali,  sui  quali  possono  essere  collocati  polveri  di  I
categoria, cartucce  di  V  categoria,  gruppo  A  per  armi  lunghe,
manufatti di IV e V  categoria,  gruppo  C  inertizzati  e/o  i  loro
simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppi D  ed  E,  nel
rispetto di quanto previsto al presente  art.  2,  punto  2,  secondo
comma. 
  Negli esercizi  isolati  si  puo'  concedere  licenza  per  vendere
prodotti esplodenti  della  I,  IV  e  V  categoria  in  quantitativi
elevabili fino al triplo  di  quanto  stabilito  nell'art.  3,  fermi
restando i limiti di cubatura anzi indicati. 
  Si definisce esercizio isolato un esercizio di  minuta  vendita  di
materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni: 
  a)  l'esercizio  e'  condotto  in  un  manufatto  che  non   ricada
nell'abitato del territorio  comunale  di  appartenenza,  secondo  le
classificazioni delle varie zone del P.R.G.; 
  b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio  e'  costituito  da  una
propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si  svolgano  altre
attivita' di qualsiasi genere; 
  nel manufatto puo' essere consentito l'alloggio del titolare e  del
suo stretto nucleo  familiare,  nonche'  gli  uffici  necessari  alla
gestione   dell'esercizio;    potranno    inoltre    sussistere    le
infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto,
centrali tecnologiche, locali tecnici), in  tale  caso  la  struttura
potra' anche essere articolata su due  piani  a  condizione  che  gli
stessi  siano  separati  da  soletta  aventi  le  caratteristiche  di
resistenza al fuoco di REI 120; 
  il manufatto dovra'  rispettare,  inoltre,  le  distanze  da  altre
costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli  di
distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio  comunale,  ma  in
ogni caso tali distanze  non  dovranno  essere  inferiori  al  limite
minimo fissato dal Codice civile. 
  In un esercizio di  minuta  vendita  "isolato"  i  quantitativi  di
materiali esplodenti, determinati in base a quanto  prescritto  nella
parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che
il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore  massimo
prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto
prescritto alla parte seconda dell'art. 2  circa  le  caratteristiche
dei locali. 
  Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si  intenda  superare
il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al  triplo  di
quello ammissibile, il valore dovra'  essere  calcolato  in  funzione
della  distanza  da  elementi  esterni  penalizzanti,  applicando  la
formula d=KvC. I valori di "K"  applicabili  vengono  indicati  nella
tabella riportata al paragrafo 2 del  cap.  IV.  Si  precisa  che  se
nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti  ai  quali
sono  attribuiti  valori  di  "K"  diversi,  nel  calcolo  si  dovra'
applicare il valore di "K" piu' elevato. I valori di "K" riportati in
tabella  potranno  essere  divisi  per  2  se  le  mura   perimetrali
dell'esercizio abbiano caratteristiche  R/REI  120;  potranno  essere
ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali.
Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali
conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2. 
  Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi  piu'  in
condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso
limitarsi la detenzione dei  prodotti  esplodenti  e  il  caricamento
delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi  di  minuta
vendita nell'abitato. 
  3. I muri perimetrali degli ambienti  dell'esercizio  in  cui  sono
tenuti prodotti esplodenti devono  essere  realizzati  con  strutture
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120. 
  I solai di copertura e di calpestio devono  essere  realizzati  con
strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120. 
  I serramenti possono essere di metallo o di legno: in  quest'ultimo
caso devono essere trattati con  prodotti  vernicianti  omologati  di
classe  "1"  di  reazione  al  fuoco,  secondo  le  modalita'  e   le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In  ogni
caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora  muniti  di  vetri,
questi devono essere infrangibili o retinati  o  altrimenti  protetti
per evitare l'eventuale proiezione di  schegge  verso  l'esterno  nel
caso di esplosione all'interno. 
  Il locale (o i locali) in cui sono posti i  manufatti  di  IV  e  V
categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante  porta
con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120. 
  L'impianto elettrico deve essere  realizzato  in  conformita'  alla
legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti  norme  deve
essere attestata con le procedure di cui al decreto  ministeriale  22
gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni. 
  L'impianto  di  produzione  calore  deve   essere   realizzato   in
conformita' alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in
mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione  incendi
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  All'interno dell'esercizio deve essere previsto un  estintore  ogni
150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacita' estinguente
non inferiore a 34A144BC. 
  Art. 3 (Contenuto della licenza). - Puo'  essere  concessa  licenza
per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da
a) ad e) come di seguito specificato: 
    a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri  da  lancio  e/o  da
mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri
di I categoria puo' essere sostituito con due  chilogrammi  netti  di
polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche  per  armi  comuni,
secondo le equivalenze indicate al successivo punto b). 
  In caso di rinuncia totale: 
    alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50
kg netti di polveri da lancio, cosi' suddivisi: 
  25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed  i
divieti di cui all'art. 1, punto 2; 
  25 kg netti di polveri da lancio sotto forma  di  cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui  al  successivo
punto b); 
    ai 25 kg netti di polveri da  lancio  e/o  da  mina  si  potranno
tenere e vendere: 
  75 kg netti di polveri da lancio sotto forma  di  cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo
punto b); 
  in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti  della  IV  e
della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto
ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria  e  di
20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare  tale
ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di  cui  al  successivo
punto d) (giocattoli pirici blisterati); 
    b) fino a 50 kg netti di polveri da  lancio  della  I  categoria,
sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del  computo
delle cartucce un  chilogrammo  netto  di  polvere  di  lancio  di  I
categoria e' considerato pari a: 
  n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o  rigata  caricate
con polvere nera, oppure 
  n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o  rigata  caricate
con polvere senza fumo, oppure 
  n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure 
  n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma  corta  o  lunga,
oppure 
  n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000  cartucce  da
salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E; 
    c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti  in  manufatti
della  IV  categoria.  Ogni  chilogrammo  netto  di  prodotti  attivi
contenuto nei manufatti della IV categoria puo' essere sostituito con
quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce  cariche  per  armi
comuni, in accordo con le equivalenze indicate  al  precedente  punto
b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria  puo'  essere
sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C. 
  In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria,  questi
possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto
forma di  cartucce  cariche  per  armi  comuni,  in  accordo  con  le
equivalenze  indicate  al  punto  b);  in  alternativa   si   possono
sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti  della  V
categoria, gruppo  C.  Si  potra'  raddoppiare  il  quantitativo  ove
ricorra la condizione di  cui  al  successivo  punto  d)  (giocattoli
pirici blisterati); 
    d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti  in  manufatti
della V categoria, gruppo  C.  Ogni  chilogrammo  netto  di  prodotti
attivi  contenuto  nei  manufatti  della  V  categoria  puo'   essere
sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). 
  In caso di rinuncia totale ai manufatti della V  categoria,  gruppo
C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti  di  polveri  da
lancio sotto forma di cartucce cariche per anni  comuni,  in  accordo
con le equivalenze indicate al punto b). 
  Non e' in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti  della
V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria. 
  I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei  manufatti  della  V
categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso  in  cui  si
tratti di artifici di V categoria, gruppo  C  purche'  in  confezione
"blister" realizzata con materiale autoestinguente; 
    e) artifizi della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino  a
50 kg nonche' un quantitativo illimitato di V categoria,  gruppo  "E"
con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2,
punto 2, quarto e quinto comma. 
  In caso di rinuncia a  detenere  artifizi  della  IV  categoria  il
quantitativo di artifizi della V  categoria,  gruppo  D  puo'  essere
triplicato nel rispetto di quanto  previsto  dal  medesimo  punto  2,
secondo comma. 
  In relazione a particolari situazioni  ambientali  o  a  specifiche
ragioni di pubblica sicurezza puo' essere prescritta la riduzione del
quantitativo massimo  consentito  di  cartucce  e  di  polveri  di  I
categoria. 
  Nel  corso  di  validita'  della  licenza   il   titolare,   previa
comunicazione alla competente autorita' di pubblica  sicurezza,  puo'
effettuare  sostituzioni  per  categoria  e  quantita'  dei  prodotti
esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo,  applicando  le
equivalenze indicate  nel  presente  articolo  e  fermo  restando  il
quantitativo massimo autorizzato. 
  Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art.
55 del T.U.L.P.S.».