Art. 2 
 
  1. I soggetti che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini  a  Denominazione  di  origine
controllata «Atina», provenienti da vigneti non ancora  iscritti,  ma
aventi base ampelografica  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.