(Allegato A)
                                                           Allegato A 
    II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale
presenta apposita domanda presso la Regione  Piemonte,  allegando  la
copia autenticata del presente decreto. 
    Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame  alla
prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla
legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a  tale
settore ovvero, se tale sessione non sia prevista  entro  un  congruo
periodo di  tempo,  istituisce  o  promuove  la  nomina  di  apposita
Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione
della misura compensativa sono a  carico  dell'interessato,  a  norma
dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    La  Commissione  decide  la  data  di  svolgimento  della   prova
attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al  recapito
da questi indicato nella domanda. 
    La prova attitudinale  consiste  in  un  colloquio  ed  in  prove
pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di
adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: 
A) Esame pratico 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
B) Colloquio 
    Il colloquio orale vertera' sulle  materie  oggetto  della  prova
pratica - attitudinale  nonche'  su  domande  aventi  ad  oggetto  le
seguenti materie: 
      conoscenza delle regole di igienizzazione del  locale  e  degli
strumenti di lavoro; 
      postazione lavoro sicura. 
    In  caso  di  esito  sfavorevole  o  di   mancata   presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova  attitudinale
non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai  sensi  dell'art.  23,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. 
    La   Commissione    rilascia    all'interessato    certificazione
dell'avvenuto  superamento  della   prova   attitudinale,   al   fine
dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle  imprese
artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello
sviluppo     economico,     Dipartimento     per     l'impresa      e
l'internazionalizzazione,  Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza  e  la  normativa  tecnica,
Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla
Commissione europea.