Allegato A II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Piemonte, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: A) Esame pratico Parte di provvedimento in formato grafico B) Colloquio Il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica - attitudinale nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro; postazione lavoro sicura. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.