Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara'  stabilita
la data di cessazione della lotteria.  Da  tale  data  decorrera'  il
termine decadenziale di quarantacinque  giorni  per  il  reclamo  dei
premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 8. 
  2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                           p. Il Direttore generale   
                                        il Direttore per le strategie 
                                                 Tagliaferri          
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 39