Art. 9 Disposizioni finali 1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 8. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 28 luglio 2011 p. Il Direttore generale il Direttore per le strategie Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 39