IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche   sociali   del   3   marzo   2009,   concernente   «Tutela
dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009,  n.
68; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011,
recante «Differimento  del  termine  di  efficacia  e  modificazioni,
dell'ordinanza  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e   delle
politiche  sociali  del  3  marzo   2009,   concernente   la   tutela
dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n.
110; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca
Martini»; 
  Considerata la necessita' di individuare l'esatta delimitazione del
divieto di esposizione, nell'ambito  della  norma  che  contempla  il
divieto di  vendita  e  commercializzazione  di  cani  sottoposti  ad
interventi chirurgici non consentiti e delle  misure  finalizzate  ad
impedire detta commercializzazione; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2, comma 1, lettera e)  dell'ordinanza  ministeriale  3
marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b),  ultimo
capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo  2011,  citate  nelle
premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti:  «a
fini di vendita».