Art. 3 
 
  1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Martini           

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144