Art. 3 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 agosto 2011 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144