Art. 2 
 
 
            Stazione unica appaltante e soggetti aderenti 
 
  1. Possono aderire alla SUA  le  Amministrazioni  dello  Stato,  le
regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri
enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le
associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi
costituiti, gli altri soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e  i
soggetti che operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi
concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme  vigenti.  I
predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi
delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma  3,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l'aggiudicazione  di
contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di
servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33  del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale
attivita'  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale,
comunale ed intercomunale.