Art. 3 
 
 
                    Attivita' e servizi della SUA 
 
  1.  La  SUA  cura  la  gestione  della  procedura  di  gara  e,  in
particolare, svolge le seguenti attivita' e servizi: 
    a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei
contenuti dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso
deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della
fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; 
    b) concorda con l'ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la
scelta del contraente; 
    c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all'articolo
5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  laddove
l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e
non abbia adottato il capitolato generale  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 5; 
    d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 
    e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il  criterio
di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
    f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro
specificazioni; 
    g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il
disciplinare di gara e la lettera di invito; 
    h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura
di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di
pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale     e     di     capacita'      economico-finanziaria      e
tecnico-organizzativa; 
    i) nomina la commissione giudicatrice in caso  di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla
procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi
tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 
    m) collabora con l'ente aderente ai fini della  stipulazione  del
contratto; 
    n) cura, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita'
utile per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2; 
    o)  trasmette  all'ente   aderente   le   informazioni   di   cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a).