Art. 6 Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura - UTG competente per territorio con riguardo alla SUA. 2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia' previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita' e la trasparenza delle procedure: a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita', gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare; b) monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti. 3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformita' alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata, puo' richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unita' di verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. 4. L'ente aderente puo' delegare l'attivita' di verifica del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che puo' altresi' avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti. 5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalita' per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell' economia legale. 6. Le Prefetture - UTG, per le attivita' del presente articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 286