Art. 6 
 
 
         Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 
 
  1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), contestualmente  anche  alla  Prefettura  -  UTG
competente per territorio con riguardo alla SUA. 
  2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia'  previste
dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita' e  la
trasparenza delle procedure: 
    a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita',  gli
elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli  articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
252, sulle imprese partecipanti alle gare; 
    b) monitora le procedure di  gara  allo  scopo  di  prevenire  le
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  e  contrastare,   in
collaborazione  con  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture,  eventuali  intese  tra  le
imprese concorrenti. 
  3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi
o maggiori oneri, in conformita' alla normativa vigente,  qualora  lo
ritenga opportuno per  rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle
infiltrazioni della  criminalita'  organizzata,  puo'  richiedere  il
supporto tecnico  del  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche competente per territorio e dell'Unita' di  verifica  degli
investimenti  pubblici  -  Dipartimento  dello  sviluppo  e  coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico. 
  4. L'ente  aderente  puo'  delegare  l'attivita'  di  verifica  del
progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti
previsti dal comma 5 del citato articolo  112,  con  oneri  a  carico
dell'ente aderente che  puo'  altresi'  avvalersi  del  supporto  del
medesimo  Provveditorato  per  l'esame  di  eventuali   proposte   di
varianti. 
  5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture
- UTG,  SUA  ed  ente  aderente,  ulteriori  forme  e  modalita'  per
rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle  infiltrazioni   della
criminalita' organizzata nell' economia legale. 
  6. Le Prefetture - UTG, per le  attivita'  del  presente  articolo,
possono  avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  anche   della
collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Romani 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                              Matteoli 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
Il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
                            territoriale 
                                Fitto 
 
 
     Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 16, foglio n. 286