(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                 Contenuto e ambito di applicazione 
 
    1. Il presente  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'
disciplina, sotto gli aspetti amministrativi e contabili,  i  compiti
dell'Agenzia industrie difesa, di seguito denominata Agenzia, e delle
unita' produttive a essa affidate in gestione. 
    2. Prevede  le  disposizioni  in  materia  di  amministrazione  e
contabilita', anche in deroga alle  norme  di  contabilita'  generale
dello Stato, stabilendo un sistema di scritture  contabili  idonee  a
rappresentare  i  fatti  amministrativi   di   natura   economica   e
finanziaria, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi  e
dei ricavi, delle uscite e delle entrate, nonche'  delle  conseguenti
modificazioni del patrimonio dell'Agenzia, attraverso  la  formazione
del rendiconto di gestione e la relazione esplicativa a corredo. 
    3. L'ambito di applicazione, coerentemente  con  quanto  previsto
dagli articoli 136, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e 141, commi
2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, riguarda: 
      a)   i   programmi   triennali   di   attivita'   dell'Agenzia,
accompagnati da  un  documento  programmatico  di  bilancio  su  base
triennale; 
      b) il bilancio annuale di  previsione  che  si  identifica  nel
budget di esercizio e il relativo programma di attivita'; 
      c)  le  scritture  contabili   analitiche   per   ogni   unita'
produttiva; 
      d) il bilancio consuntivo; 
      e) la gestione del patrimonio; 
      f) i contratti attivi e passivi; 
      g) la tesoreria. 
    4. Stabilisce,  altresi',  principi  e  metodi  di  controllo  di
gestione,  finalizzati   al   miglioramento   dei   risultati   delle
organizzazioni e idonei a garantire il  buon  andamento,  nonche'  la
trasparenza delle funzioni e delle attivita'  di  competenza  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni,  nel
rispetto delle norme introdotte, in materia di  controllo  interno  e
verifica dei risultati, dal decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165
e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 286, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.