(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                         Scritture contabili 
 
    1. La registrazione nelle scritture  contabili  avviene  mediante
l'utilizzo di  sistemi  informatici  atti  a  fornire  tutti  i  dati
necessari per effettuare l'integrazione con la contabilita' analitica
e la contabilita' prevista dal codice civile. I dati  sono  riportati
sul libro giornale e sui registri I.V.A. tenuti  da  ciascuna  unita'
produttiva e  dalla  sede  centrale  dell'Agenzia  per  la  parte  di
competenza. 
    2. Per ogni unita' produttiva e' tenuta un'analitica contabilita'
industriale, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90  del  2010,  nell'ambito  della
quale  trovano  specifica  considerazione  gli  oneri   relativi   al
trattamento economico  del  personale  civile  e  militare,  i  mezzi
occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento  del
capitale investito. 
    3.  Nella  contabilita'  industriale,  le  spese  relative   alla
produzione di beni e servizi sono  riferite  a  specifici  centri  di
profitto, denominati commesse, che individuano anche il valore  della
produzione e i criteri di ribaltamento dei costi generali dell'unita'
produttiva. Con le stesse  modalita'  vengono  individuate  anche  le
produzioni  di  beni  provvisoriamente  destinati  a  magazzino,   se
autorizzate dalla struttura centrale. 
    4. Il sistema delle scritture contabili deve ispirarsi a  criteri
di trasparenza, sinteticita', chiarezza e veridicita'. 
    5. Per la tenuta delle scritture  contabili,  l'Agenzia  si  puo'
avvalere,  in  relazione  alle   effettive   esigenze,   di   sistemi
d'elaborazione automatica di dati anche esterni all'Agenzia, ai  fini
della semplificazione delle procedure e della migliore  produttivita'
dei servizi. 
    6. Le  unita'  produttive  che  esercitano,  oltre  all'attivita'
istituzionale,  anche   l'attivita'   commerciale,   procedono   alla
rilevazione separata dei costi e dei ricavi allo scopo di determinare
il conto economico separato delle due attivita'.  I  costi  promiscui
relativi alle due attivita', anch'essi rilevati  separatamente,  sono
ripartiti  nell'ambito  di  ciascuna  unita'  produttiva  secondo   i
seguenti criteri: 
      a) per il costo del personale, sulla  base  delle  ore  dirette
imputate alle relative commesse, per ciascuna delle due attivita'; 
      b) per gli altri  costi  promiscui,  per  materiali  e  servizi
acquisiti  sul  mercato,  sulla  base  del  valore  della  produzione
realizzata dall'unita' produttiva.