Art. 11. Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo annuale e' redatto in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili dell'Organismo italiano di contabilita'. 2. Il bilancio consuntivo e' composto dai bilanci delle unita' produttive affidate in gestione all'Agenzia ed e' predisposto, per quanto riguarda il conto economico, dai capi unita' con l'assistenza della struttura centrale. Lo stato patrimoniale e' elaborato dagli uffici della struttura centrale sulla base dei bilanci di verifica desunti direttamente dal sistema contabile delle singole unita' produttive e dalle integrazioni necessarie per includervi i risultati della parte finanziaria di competenza degli stessi. 3. Il bilancio consuntivo dell'intera Agenzia viene consolidato dalla struttura centrale. 4. Il suddetto bilancio e' corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e da tutto il complesso dell'informativa societaria prevista dal codice civile e dalla pratica aziendale e anche da una relazione di raffronto con il budget di esercizio. 5. Per rendere piu' chiara ed esauriente la suddetta informativa, l'Agenzia puo' corredare il proprio bilancio di tutte quelle informazioni che si ritengono opportune e complementari, quali il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio etico o altro, predisposti secondo la prassi professionale piu' avanzata e seguendo le normative vigenti.