(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                         Bilancio consuntivo 
 
    1. Il bilancio consuntivo annuale e' redatto in conformita'  agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile. I criteri di  valutazione
adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e  dai
principi contabili dell'Organismo italiano di contabilita'. 
    2. Il bilancio consuntivo e' composto dai  bilanci  delle  unita'
produttive affidate in gestione all'Agenzia ed  e'  predisposto,  per
quanto riguarda il conto economico, dai capi unita' con  l'assistenza
della struttura centrale. Lo stato patrimoniale  e'  elaborato  dagli
uffici della struttura centrale sulla base dei  bilanci  di  verifica
desunti direttamente  dal  sistema  contabile  delle  singole  unita'
produttive e dalle integrazioni necessarie per includervi i risultati
della parte finanziaria di competenza degli stessi. 
    3. Il bilancio consuntivo dell'intera Agenzia  viene  consolidato
dalla struttura centrale. 
    4. Il  suddetto  bilancio  e'  corredato  dalla  relazione  sulla
gestione,  dalla  nota  integrativa   e   da   tutto   il   complesso
dell'informativa  societaria  prevista  dal  codice  civile  e  dalla
pratica aziendale e anche da una relazione di raffronto con il budget
di esercizio. 
    5. Per rendere piu' chiara ed esauriente la suddetta informativa,
l'Agenzia  puo'  corredare  il  proprio  bilancio  di  tutte   quelle
informazioni che si ritengono opportune  e  complementari,  quali  il
bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio etico o  altro,
predisposti secondo la prassi professionale piu' avanzata e  seguendo
le normative vigenti.