(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                Approvazione del bilancio consuntivo 
 
    1.  La  proposta   di   bilancio,   unitamente   alla   relazione
illustrativa, e' sottoposta preventivamente  al  Comitato  direttivo,
entro il 10 aprile di ogni  anno,  e  successivamente  all'esame  del
Collegio dei revisori dei conti, entro il 15 aprile di ogni anno, che
redige entro i  successivi  quindici  giorni  apposita  relazione  da
allegare al documento di bilancio. 
    2. Il bilancio  consuntivo  delle  singole  unita'  produttive  e
quello  consolidato  dell'Agenzia,  corredato  della  relazione   del
Collegio dei revisori dei conti e' trasmesso al Ministro entro il  30
aprile di ogni anno.