Art. 12. Approvazione del bilancio consuntivo 1. La proposta di bilancio, unitamente alla relazione illustrativa, e' sottoposta preventivamente al Comitato direttivo, entro il 10 aprile di ogni anno, e successivamente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, entro il 15 aprile di ogni anno, che redige entro i successivi quindici giorni apposita relazione da allegare al documento di bilancio. 2. Il bilancio consuntivo delle singole unita' produttive e quello consolidato dell'Agenzia, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti e' trasmesso al Ministro entro il 30 aprile di ogni anno.