(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
Beni patrimoniali costituenti immobilizzazioni  tecniche  e  capitale
                             circolante 
 
    1. I beni patrimoniali costituenti le immobilizzazioni tecniche e
il capitale circolante dell'Agenzia, individuati ai  sensi  dell'art.
133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  90  del
2010, comprendono: 
      a) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino
acquistati dall'Amministrazione della  difesa  in  epoca  antecedente
all'anno 1999 che sono posti a carico dell'Agenzia con valore pari  a
zero e sono considerati completamente ammortizzati; 
      b) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino
acquistati dall'Amministrazione  della  difesa  a  partire  dall'anno
1999, che sono iscritti  nel  patrimonio,  se  acquistati  con  fondi
propri dell'Agenzia, con  il  valore  inventariale  posseduto  quando
facevano parte del patrimonio dell'Amministrazione della  difesa,  al
netto delle quote di  ammortamento.  Gli  stessi  beni  rimangono  in
carico all'Amministrazione della difesa, se acquistati con  fondi  di
quest'ultima; 
      c)  le  attrezzature,  le  apparecchiature  e  i  materiali   a
magazzino acquistati direttamente dall'Agenzia. 
    2) I beni immobili in uso alla sede centrale dell'Agenzia  e  gli
edifici e aree scoperte utilizzate  per  le  unita'  produttive  sono
conferiti alla gestione dell'Agenzia in comodato d'uso gratuito e non
entrano nel patrimonio dell'Agenzia.