Art. 14. Beni patrimoniali costituenti immobilizzazioni tecniche e capitale circolante 1. I beni patrimoniali costituenti le immobilizzazioni tecniche e il capitale circolante dell'Agenzia, individuati ai sensi dell'art. 133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comprendono: a) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino acquistati dall'Amministrazione della difesa in epoca antecedente all'anno 1999 che sono posti a carico dell'Agenzia con valore pari a zero e sono considerati completamente ammortizzati; b) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino acquistati dall'Amministrazione della difesa a partire dall'anno 1999, che sono iscritti nel patrimonio, se acquistati con fondi propri dell'Agenzia, con il valore inventariale posseduto quando facevano parte del patrimonio dell'Amministrazione della difesa, al netto delle quote di ammortamento. Gli stessi beni rimangono in carico all'Amministrazione della difesa, se acquistati con fondi di quest'ultima; c) le attrezzature, le apparecchiature e i materiali a magazzino acquistati direttamente dall'Agenzia. 2) I beni immobili in uso alla sede centrale dell'Agenzia e gli edifici e aree scoperte utilizzate per le unita' produttive sono conferiti alla gestione dell'Agenzia in comodato d'uso gratuito e non entrano nel patrimonio dell'Agenzia.