Art. 16. Inventario dei beni 1. L'inventario dei beni patrimoniali e' effettuato attraverso le seguenti operazioni: a) la ricognizione, per accertare l'esistenza dei beni del patrimonio; b) la classificazione, attraverso la quale i beni sono raggruppati in classi o categorie; c) la descrizione, che serve a individuare i beni; d) la valutazione, secondo la normativa e i principi contabili vigenti. 2. L'inventario dei beni e' tenuto dal Direttore ovvero dal capo dell'unita', ovvero da responsabile da essi designato. 3. L'inventario dei beni immobili deve contenere i seguenti elementi identificativi di ciascun bene: a) il luogo dove e' ubicato, la denominazione e la qualita' del bene; b) i dati identificativi; c) la servitu', i pesi e gli oneri di cui, eventualmente, e' gravato; d) l'uso cui e' destinato, il soggetto consegnatario, la durata di tale destinazione e l'aliquota di ammortamento; e) la codifica patrimoniale; f) la proprieta' e l'eventuale valore. 4. L'inventario dei beni mobili costituenti immobilizzazioni tecniche deve contenere i seguenti elementi: a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni, secondo la loro diversa natura o specie; b) il numero d'inventario attribuito a ogni singolo bene; c) la data di consegna e il consegnatario che li ha in carico; d) l'uso cui sono destinati; e) il valore al prezzo di acquisto o di mercato e il relativo fondo di ammortamento; f) la proprieta'. 5. L'inventario dei beni mobili facenti parte delle giacenze di magazzino deve contenere i seguenti elementi: a) il codice articolo; b) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la loro diversa natura o specie; c) la categoria merceologica costituita da materie prime, materiali di consumi, semilavorati e prodotti finiti; d) la quantita'; e) il valore di carico al prezzo di acquisto o di mercato; f) la proprieta'.